Dopo la lunga esperienza (come editori prima e come distributori poi) a contatto diretto con librerie e punti vendita si è preso visione di quali sono le difficoltà sia delle librerie stesse che degli editori per poter proporre al pubblico una sempre maggior panoramica di scelta tra i titoli editi nel nostro Paese ogni anno.
Le librerie lamentano una notevole difficoltà nel vendere i titoli del piccolo editore (motivo per cui prediligono avere giacenze in conto deposito piuttosto che acquistare), difficoltà dovuta in primo luogo alla scarsa promozione che gli editori possono assicurare alle loro pubblicazioni, vuoi per motivi economici, vuoi per la resistenza che si incontra nel prendere in considerazione titoli che non sono firmati da nomi ormai rinomati e conosciuti ai più. Gli editori, di contro, lamentano le numerose difficoltà di poter gestire anche una distribuzione che consenta loro di arrivare ad un maggior numero di utenti finali, di conseguenza non riescono a vedere i loro titoli sugli scaffali delle librerie italiane in modo capillare, cosa che diminuisce sensibilmente la possibilità di vendita dei titoli in questione. Se i titoli non vengono messi a disposizione del pubblico spesso il pubblico ignora completamente l’esistenza di volumi che probabilmente potrebbero anche destare il suo interesse.
Da una parte, perciò, le librerie, a giusta ragione, sono poco disposte ad accettare titoli di editori poco conosciuti perché convinte che essi abbiano una scarsa possibilità di essere venduti, dall’altra editori che producono libri anche molto validi ed interessanti ma costretti a lottare costantemente per convincere le librerie a dar loro una possibilità di poter avere un minimo di visibilità. A questo proposito Runde Taarn edizioni ha pensato di proporre un sistema che permetta a tutti i soggetti coinvolti di trarre un vantaggio dalla circolazione dei volumi editi, questo proposito si è trasformato in una proposta di legge (allegata per esteso alla presente comunicazione) che si intende sottoporre allo Stato Italiano, una proposta che porterà giovamento sia alle librerie, che agli editori, al pubblico dei lettori e, non ultimo, allo Stato italiano stesso.
Una proposta di legge che vuole creare le condizioni perché si innesti un circolo virtuoso che possa portare ad aumentare il pluralismo reale dell’offerta editoriale, permettendo a tutti gli editori, anche di piccole dimensioni, di poter arrivare realmente ad essere conosciuti dal pubblico e nel contempo di dare una valenza di promozione culturale alle librerie inserendole in un processo di qualificazione del prodotto libro. Per raggiungere ciò si è pensato di realizzare un sistema di deduzioni e di dilazioni del pagamento delle imposte supportato però da obblighi precisi di entrambe le parti in causa: editori e librerie.
Poiché l'iniziativa ha sicuramente un aspetto innovativo e vuole caratterizzarsi come estranea ad interessi di parte ma volta a promuovere tutto il settore dell'editoria italiana, specialmente quella oggi a torto considerata "minore", i firmatari di questa proposta dichiarano formalmente già sin d'ora che qualora tale proposta dovesse un giorno diventare legge dello Stato o comunque posta in essere per accordo formale fra le parti (librerie ed editori) la Runde Taarn edizioni ed ediQ Distribuzione rinuncerebbero ai benefici derivanti da tale sistema lasciando in essere però gli eventuali benefici per le librerie che interagiscono con le citate realtà. Questa scelta per rimarcare come questa proposta, pur partendo da una piccola realtà editoriale e distributiva, non è volta a fare l'interesse di pochi (tantomeno del singolo), ma vuole dare spazio e visibilità a tutto il mondo editoriale anche a costo di rinunciarvi personalmente in quanto promotori dell'iniziativa.
In fede
la Redazione di Runde Taarn edizioni
gli Uffici di ediQ Distribuzione
PROPOSTA DI LEGGE PER VALORIZZARE L’EDITORIA EMERGENTE E DI NICCHIA
E L’ATTIVITÀ LIBRARIA AD ALTA FEDELTÀ LETTERARIA.
Art. 1: DEFINIZIONE DI EDITORE EMERGENTE. Viene considerato editore emergente un editore che:
Comma 1: abbia in catalogo meno di cento titoli
Comma 2: abbia in catalogo meno di trecento titoli e realizzi un fatturato annuo inferiore ad una cifra pari a cento mensilità di un operaio di primo livello calcolando lo stipendio secondo il contratto metalmeccanici. Tale cifra si eleva a trecento mensilità se oltre all’attività editoriale pura l’editore affianca altre attività (a titolo di esempio: libreria, stamperia, distribuzione, etc…)
Comma 3: realizzi un fatturato complessivo inferiore alla somma di cinquanta mensilità di un operaio di primo livello secondo il contratto dei metalmeccanici indipendentemente dai titoli a catalogo.
Art. 2: DEFINIZIONE DI EDITORE DI NICCHIA. Viene considerato editore di nicchia un editore che:
Comma 1: abbia oltre il 60% dei titoli pubblicati relativi ad un unico genere letterario.
Comma 2: abbia oltre il 75% dei titoli pubblicati relativi a due soli generi letterari
Comma 3: abbia oltre il 90% dei titoli pubblicati relativi a tre soli generi letterari
Art. 3: DEFINIZIONE DI LIBRERIA AD ALTA FEDELTÀ LETTERARIA. Si definisce libreria ad alta fedeltà letteraria una libreria che:
Comma 1: Abbia in giacenza (acquistati o in conto deposito) un numero di titoli che sia pari almeno al 5% dei titoli complessivi a magazzino degli editori che rientrano nelle due categorie indicate come editori emergenti ed editori di nicchia.
Comma 2: Garantisca la possibilità al cliente di ordinare anche una singola copia di qualsiasi titolo di ogni editore che rientri nelle due categorie di editore emergente e editore di nicchia.
Comma 3: Accetti di tenere in conto deposito almeno una copia di almeno un titolo per ogni editore emergente o di nicchia che ne faccia richiesta, anche qualora tale richiesta dovesse giungere ad opera del distributore a cui l’editore emergente o di nicchia abbia affidato la distribuzione.
Art. 4: OBBLIGHI DEGLI EDITORI EMERGENTI E DI NICCHIA NEI CONFRONTI DELLE LIBRERIE AD ALTA FEDELTÀ LETTERARIA. Un editore emergente o di nicchia è obbligato a:
Comma 1: inviare anche una sola copia dei titoli richiesti alla libreria ad alta fedeltà letteraria. L’editore potrà inviare tale copia senza alcuna spesa o in alternativa con una spesa non superiore all’importo richiesto dal servizio postale per l’invio di tale spedizione. In quest’ultimo caso l’editore è tenuto ad informare per iscritto (a mezzo fax, mail o altra forma scritta) la libreria affinché la stessa possa poi rivalersi di pari importo con il cliente.
Comma 2: qualora l’editore abbia una giacenza in conto deposito presso una libreria ad alta fedeltà letteraria lo stesso editore emergente o di nicchia è obbligato a richiedere rendicontazione periodica del venduto secondo gli accordi stipulati con la libreria ad alta fedeltà letteraria ed in ogni caso non meno di una volta l’anno.
Comma 3: L’invio dei libri degli editori emergenti e di nicchia alle librerie per il conto deposito dovrà avvenire senza alcun onere di spesa per la libreria e parimenti l’editore emergente o di nicchia s’impegna ad accollarsi le spese per il ritorno dei libri invenduti facenti parte del conto deposito.
Comma 4: Qualora la libreria, trascorsi quattro mesi dall’invio del conto deposito ne richieda la resa all’editore quest’ultimo è obbligato a provvedervi entro il termine massimo di trenta giorni a sua spese. Resta salva la possibilità per l’editore di inviare almeno un’altra copia di altro titolo in conto deposito presso la libreria qualora la stessa libreria ad alta fedeltà letteraria chieda la resa di tutti i titoli in conto deposito.
Comma 5: L’editore emergente o di nicchia s’impegna a non inviare rendicontazione periodica alla libreria nel periodo compreso fra il 1 dicembre ed il 6 gennaio e nel periodo compreso fra il 1 luglio ed il 30 settembre di ogni anno.
Comma 6: Per la riscossione di importi inferiori alla decima parte dello stipendio di un operaio di primo livello secondo il contratto vigente dei metalmeccanici, l’editore emergente o di nicchia s’impegna a garantire la possibilità che tale importo possa essere pagato tramite conto corrente postale o in alternativa, qualora l’editore non abbia accesso un conto corrente postale, a rinviare l’incasso della fattura a rendicontazione successiva, affinché la somma complessiva delle fatture superi il decimo dello stipendio di un operaio di primo livello secondo il contratto vigente dei metalmeccanici.
Art. 5: OBBLIGHI DELLE LIBRERIE AD ALTA FEDELTÀ LETTERARIA NEI CONFRONTI DEGLI EDITORI EMERGENTI E DI NICCHIA. Un libreria ad alta fedeltà letteraria s’impegna a:
Comma 1: qualora un cliente lo richieda ordinare anche una sola copia di uno qualsiasi dei titoli in catalogo dell’editore emergente o di nicchia, eventualmente da tenere in conto deposito.
Comma 2: qualora esaurisse tutta la giacenza del conto deposito dovrà informare tempestivamente l’editore affinché lo stesso editore emergente o di nicchia, se lo vuole, possa rinnovare la giacenza in conto deposito.
Comma 3: tenere in conto deposito almeno una copia di almeno un titolo per ogni editore emergente o di nicchia che ne faccia richiesta.
Comma 4: la durata minima del conto deposito deve essere di quattro mesi. L’editore emergente o di nicchia, qualora lo voglia, ha facoltà di rinunciare a tale possibilità richiedendo la resa dei volumi anticipatamente, sempre a sue spese.
Comma 5: la libreria s’impegna ad esporre, secondo la propria disposizione, tutti i titoli ricevuti in conto deposito entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data del ricevimento dei volumi. La libreria s’impegna altresì a rendere accessibile alla clientela almeno una copia di tutti i titoli giacenti in conto deposito da parte degli editori emergenti e di nicchia senza preclusione alcuna (di genere, di orientamento ideologico, politico, religioso o quantaltro).
Comma 6: dalla data di ricevimento della richiesta di rendicontazione la libreria s’impegna a dare risposta certa entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni.
Comma 7: qualora l’editore comunichi alla libreria a mezzo fax, via mail o per altra forma certa una copia della fattura, emessa in riferimento alla rendicontazione comunicata dalla libreria, la libreria s’impegna a saldare tempestivamente le fatture emesse dall’editore non appena giunte in suo possesso o, in alternativa, rispettando tassativamente la tempistica concordata dalle parti.
Art. 6: BENEFICI FISCALI PER LE LIBRERIE AD ALTA FEDELTÀ LETTERARIA. Le librerie che ottengono la qualifica di librerie ad alta fedeltà letteraria possono:
Comma 1: Portare in deduzione all’imponibile fiscale un decimo dell’importo complessivo derivato dalla somma di tutti i volumi presenti in libreria a titolo di conto deposito da parte degli editori emergenti e di nicchia. Tale importo verrà calcolato con la media aritmetica delle sommatorie di tutti i prezzi d’acquisto (prezzo di copertina scontato) dei volumi in giacenza da parte degli editori emergenti e di nicchia alla data del 31 marzo, del 30 giugno, del 30 settembre e del 31 dicembre di ogni anno. Per le librerie sprovviste di un sistema informatico che possa provvedere al conteggio automatico di tale importo farà fede la media aritmetica delle sommatorie calcolate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. In tali conteggi rientrano anche le copie degli editori emergenti o di nicchia ricevute dai loro rispettivi distributori.
Comma 2: La possibilità di dilazionare le scadenze fiscali in tre rate mensili con un incremento d’imposta pari al 0,5% per ogni mensilità di dilazione.
Art. 7: BENEFICI FISCALI PER GLI EDITORI EMERGENTI E DI NICCHIA. Gli editori che ottengono la qualifica di editori emergenti o editori di nicchia possono:
Comma 1: avere la possibilità di dilazionare le scadenze fiscali in 6 (sei) rate mensili con un incremento d’imposta pari al 0,5% per ogni mensilità di dilazione.
Comma 2: avere la possibilità di portare in detrazione all’imposta fiscale un decimo delle spese di spedizione sostenute per l’invio dei libri alle librerie ad alta fedeltà letteraria e per l’eventuale resa da parte delle stesse all’editore.